DISPOSIZIONI PER AUTOCARRI TRASPORTO MEDICINALI |
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Trasporto medicinali, camion furgoni coibentati, frigo e Veicoli. |
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ATP: si o no? LA NORMATIVA PER TRASPORTO DI MEDICINALI La produzione dei medicinali(1), nonchè il loro controllo di qualità e la loro conservazione, sono regolamentati da norme ispirate alla Convenzione relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottatta a Strasburgo nel 1964 e ratificata in Italia con la legge 752/73. (1) La normativa fornisce le seguenti definizioni: medicamento: ogni sostanza o composizione avente proprietà curative o profilattiche nelle malattie umane o animali da somministrare allo scopo di stabilire una diagnosi o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale; Il Consiglio dell'Unione Europea, "considerando che è opportuno esercitare un controllo su tutta la catena di distribuzione dei medicinali, dalla loro fabbricazione o importazione nella Comunità fino alla fornitura al pubblico, così da garantire che i medicinali stessi siano conservati , trasferiti e manipolati in condizioni adeguate", ha adottato la direttiva 92/25/CEE del 31 marzo 1992 riguardante la distribuzione (commercializzazione) all'ingrosso dei medicinali per uso umano. L'Unione Europea per scoraggiare la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2) ha adottato una serie di regolamenti riepilogati nella circolare 3 marzo 1994 diffusa dal nostro Ministero delle finanze il 30 novembre 1994. (2) Farmaci per le funzioni psichiche. Ministero della Sanità decreto del 06 Luglio 1999 Circolare Ministero Sanità del 13 01 2000 Il trasporto Con riferimento al trasporto dei medicinali (1) nessuna delle norme indicate al precedente capitolo A prescrive specifiche indicazioni. (1)Tra i medicinali sono compresi gli stupefacenti, le sostanze psicotrope e i prodotti chimici per la loro produzione, come da elencazione della Farmacopea Ufficiale. Nella Farmacopea Ufficiale, al capitolo intitolato Norme per la buona fabbricazione e per il controllo di qualità dei medicinali (abbreviato con la sigla NBF), un paragrafo dedicato alla conservazione prescrive che "i medicamenti devono essere conservati in condizioni che permettono di evitare qualsiasi contaminazione e, per quanto possibile, qualsiasi alterazione. Quando particolari condizioni di conservazione sono necessarie, compresi i limiti di temperatura, queste vengono indicate...". Si ritiene, ferma restando la discrezionalità affidata al responsabile del sistema di qualità, che, per una ottimizzazione gestionale, siano preferibili una conservazione e un trasporto effettuati, in modo unitario, ad una temperatura (inferiore ai 25°C) che possa coinvolgere i farmaci con limite a +25, a +30 e quelli senza indicazione. Anche il Decreto Legislativo n. 538, già citato al precedente paragrafo A.3, che si occupa della vendita dei prodotti farmaceutici, nulla ha innovato in ordine al loro trasporto. Infatti l'articolo 6 del Decreto impone al titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di "avvalersi, sia in fase di approvvigionamento sia in fase di distribuzione dei medicinali, di mezzi idonei a garantire la corretta conservazione degli stessi durante il trasporto, nell'osservanza delle norme tecniche eventualmente emanate dal Ministero della Sanità" (norme che sono quelle NBF già viste al precedente paragrafo B.2). Alleghiamo copia del decreto del 6 Luglio 1999 e della circolare del 13 Gennaio 2000 del Ministero della Sanità Ministero della Sanità decreto del 06 Luglio 1999 Circolare Ministero Sanità del 13 01 2000 MEDICINALI SANZIONI L'articolo 8 del decreto 6 Luglio 1999 del Ministero della Sanità stabilisce che si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 538, nell'ipotesi di violazioni delle disposizioni recate dalle presenti linee direttrici. Pertanto per chiunque viola le disposizioni del presente decreto, soggiace alla sanzione ammiistrativa fa 3.098,00€ a 9.296,00€ tenuto conto delle eventuali sanzioni penali eventualmente applicabili. Particolare attenzione dovrà essere posta alle violazioni riguardanti il trasporto dei farmaci e della relativa documentazione di acconpagnamento, nonchè alle caratteristiche costruttive degli impianti dei veicoli utilizzati per il trasporto degli stessi a temperatura controllata. Ispettore Superiore SUPS della Polizia Stradale Tratto dal sito www.asaps.it * decreto del 06-07-1999 del Ministero della Sanità.
Quindi tali mezzi devono essere provvisti di adeguata coibentazione interna ed eventuale gruppo frigo, salvo casi eccezionali e documentati. Tale tipologia di trasporto non rientra nei prodotti previsti dalla normativa ATP in regime di temperatura controllata. Su mar-car.com trovi Furgoni Frigo per Trasporto Medicinali Clicca qui |
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