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  NORMATIVA
Certificato A.T.P.
A.T.P. n. GE/65578542

ALLEGATO 1

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
Ufficio provinciale di VENEZIA

ATTESTAZIONE DI CARROZZERIA PER IL TRASPORTO DI DERRATE DETERIORABILI
Decreto Ministeriale del 28.08.1984.

 
ISOTERMICA

A GHIACCIAIA

FRIGORIFERA

CALORIFERA
 
1. Fabbrica e tipo (1): STRADAUTO 220 MX
2. Numero di identificazione: telaio *GGFBCCH6659801102* targa VE05HD73
3. Carrozzeria riconosciuta come (2): Frigorifero Normale classe A = FNAX
  3.1 Con dispositivo (i) termico (i): (3)
    3.1.1 autonomo
    3.1.2 non autonomo
    3.1.3 amovibile
    3.1.4 non amovibile
4. Questo attestato è rilasciato sulla base: (3)
  4.1 di visita e prova in unico esemplare
  4.2 della conformità del tipo omologato
  4.3 di rinnovo periodico
5. Carrozzeria:
  5.1 fabbrica e tipo: COIBENTRAKS CRDAIN/042
  5.2 numero di omologazione (4): OL 250X6
  5.3 numero del verbale: 0025/93
  5.4 numero del coefficiente K: 0,553 W/mk C
6. Gruppo frigorifero:
  6.1 fabbrica e tipo: FRIGOMAX KL 2200 matr. KW5565HL
  6.2 numero di omologazione (4): OL H125LM
  6.3 numero del verbale: 0712/COSMOS
  6.4 potenza frigorifera utile: (5) ad una temperatura esterna di 30°C e ad una tempemperatura all'interno di: 0°C   2275 W    di -10°C ----- W    di -20°C ----- W
7. Questo attestato è valevole fino al : (6) 24.11.2006
  7.1 a condizione:
    7.1.1 che la carrozzeria isotermica e ove occorra, l'attrezzatura termica sia mantenuta in buono stato;
   7.1.2 che l'attrezzatura termica non subisca alcuna modifica;
   7.1.3 che in caso di sostituzione dell' attrezzatura termica con un'altra, questa ultima abbia potenza frigorifera uguale o superiore.
 
8.Fatto a _____________ il _______________
il direttore dell'ufficio provinciale
 
 
________________________
________________________
(1) Indicare il tipo del mezzo di trasporto (autocarro, rimorchio, ecc.); nel caso di mezzi di trasporto a cisterna, destinati al trasporto di liquidi alimentari và aggiunta la parola "cisterna".
(2) Inserire una o più denominazioni e la sigla o le sigle indicate nell'allegato 1, appendice 4, dell'accordo A.T.P. concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.
(3) Cancellare le menzioni inutili.
(4) Quando ricorre.
(5) Nel caso in cui la potenza frigorifera venga misurata in conformità alle disposizioni del paragrafo 42, dell'appendice 2, dell'allegato 1 dell'accordo A.T.P. concluso a Ginevra il 21 settembre 1970.
(6) Sei anni se nuovo, tre anni se controllo periodico.
 ATP nazionale [file in formato .doc - dim. 30 KB]
 ATP internazionale [file in formato .doc - dim. 44 KB]
 
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