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  NORME ALIMENTI

Uova - ovoprodotti

D.L. n. 65 del 4 febbraio 1993, attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

Il presente decreto stabilisce i criteri igienico-sanitari da osservare nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti d'uovo destinati sia al consumo umano diretto sia alla fabbricazione di prodotti alimentari.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:
a) i prodotti alimentari finiti fabbricati a partire da prodotti d'uovo che soddisfano le condizioni previste dall'art. 3;
b) i prodotti d'uovo ottenuti in un laboratorio artigianale e che, anche se non sono stati sottoposti ad alcun trattamento, sono utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari destinati alla vendita diretta al consumatore o ad essere consumati direttamente sul posto dopo la loro preparazione.

Ai fini del presente decreto ferme restando le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 1907/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che ha sostituito il regolamento CEE 2772/75, si intende per:
a) prodotti d'uovo: i prodotti ottenuti a partire dalle uova, dai loro diversi componenti o da loro miscele dopo la rimozione del guscio e della membrana anche con aggiunta parziale di altre sostanze alimentari oppure di additivi autorizzati e che si presentano sotto forma di prodotti liquidi, concentrati, disidratati, cristallizzati, congelati, surgelati o coagulati;
b) azienda produttrice: l'azienda per la produzione di uova destinate al consumo umano;
c) stabilimento: lo stabilimento riconosciuto per la produzione dei prodotti d'uovo;
d) uova: le uova in guscio di gallina, di anatra, di oca, di tacchina, di gallina faraona e di quaglia, adatte al consumo umano diretto o all'utilizzazione nell'industria alimentare, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte.......


 D.L. 65/93 [file in formato .pdf - dim. 65 KB]
 
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