Bivalvi:NORME ALIMENTI |
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Bivalvi, Ecco la normativa BIVALVI. |
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D.L. n. 530 del 30.12.1992, MOLLUSCHI BIVALVI, vongole, cozze, mitilli, capesante, ostriche, "Attuazione della direttiva 91/492/CEE"concernenti norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi. |
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Bisogna sottolineare che i bivalvi: Le varie fasi, la raccolta con eventuale depurazione, il confezionamento e la commercializzazione di un animale vivo, presentano maggiori difficoltà rispetto alla commercializzazione di un prodotto ittico fresco congelato o refrigerato. In base alle caratteristiche microbiologiche, chimiche, biotossicologiche dei molluschi pescati in una determinata zona di mare, verrà determinata una classifica. Sono previste 3 diverse tipologie di zone di allevamento e pesca dei molluschi: Dalle singole Regioni in applicazione alla disposizione del Ministero della salute n. prot. 600.9/31.64/1249 del 9 aprile del 1998 è' previsto il controllo sistematico dello stato igienico sanitario delle zone di produzione e stabulazione classificate, controllo attuato in base ad un piano di sorveglianza periodica delle zone di produzione e stabulazione; temperatura di trasporto
I mezzi di trasporto isotermici frigoriferi devono avere seguenti caratteristiche: bordi arrotondati, lavabili, rialzi di contenimento liquidi alle porte, fori di scarico a seconda della capacità mezzo, cassetta di recupero liquidi stagna con relativo rubinetto. |
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