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  DISPOSIZIONI
Strisce riflettenti e anti nebulizzazione dell'acqua

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 264 il 10.11.2004 il D.L. n. 266 che tra le altre disposizioni ivi contenute, proroga i termini per il montaggio, sui mezzi pesanti, delle strisce riflettenti e dei dispositivi anti nebulizzazione dell'acqua.

Nell'art. 7 del D.L. sopra citato, sono riscritti i commi 2 bis e 2 ter, art 72 del c.d.s (che definivano le modalità di applicazione), introducendo alcune modifiche rispetto al precedente testo.

Riportiamo di seguito, i commi 2 bis e 2 ter, dell' art.72 del c.d.s
Art. 72 comma 2 bis
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonchè classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali riflettenti.
Le caratteristiche tecniche delle strisce riflettenti sono definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° Aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 Dicembre 2005.

Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa a pieno carico superiore a 7,5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° Gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.
Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

 
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