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 NORME ALIMENTI

DPR - 327/80 - Disciplina igienica per norme Alimentari

Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n.283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande -  pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n. 193 del 16/07/1980 - Dpr 327/80.


TITOLO I - VIGILANZA IGIENICO SANITARIA.

Art. 1 - Norma generale.
Art. 2 - Oggetto della vigilanza.
Art. 3 - Individuazione delle autorità sanitarie competenti.
Art. 4 - Attività informativa e di coordinamento operativo delle autorità sanitarie periferiche.
Art. 5. - Ambito della vigilanza operativa.
Art. 6 - Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica.
Art. 7 - Contrassegni di identificazione dei singoli campioni.
Art. 8 - Prelevamenti di campioni dalle grandi partite.
Art. 9 - Adeguamento alle direttive della Comunità economica europea.
Art. 10 - Prelevamento e conservazione di campioni di sostanze di particolare natura.
Art. 11 - Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari.
Art. 12- Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari sotto vincolo doganale o "allo stato estero".
Art. 13 - Prelevamento di campioni destinati ad analisi e controlli speciali.
Art. 14 - Prelevamento dei campioni destinati alla determinazione delle cariche micobiche.
Art. 15 - Verbale di prelevamento.
Art. 16 - Destinazione del campione.
Art. 17 - Autorizzazione di analisi presso laboratori diversi.
Art. 18 - Comunicazione dei reperti analitici.
Art. 19 - Istanza di revisione di analisi.
Art. 20 - Sequestro ed eventuale distruzione di sostanze destinate all'alimentazione.
Art. 21 - Destinazione ad impieghi non alimentari delle sostanze alimentari non commestibili.
Art. 22 - Provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di stabilimenti ed esercizi.
Art. 23 - Sospensione dei provvedimenti di chiusura e nomina di un commissario.
Art. 24 - Compiti del commissario per la vigilanza.
 
TITOLO II - Autorizzazioni sanitarie.
Art. 25 - Autorizzazioni sanitarie per stabilimenti e laboratori di produzione e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari.
Art. 26 - Modalità di inoltro delle richieste di autorizzazione.
Art. 27 - Rilascio delle autorizzazioni.
Art. 28 - Requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento.
Art. 29 - Norme igieniche per i locali e gli impianti
Art. 30 - Requisiti dei depositi all'ingrosso.
Art. 31 - Requisiti degli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanze alimentari e bevande.
Art. 32 - Distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande.
Art. 33 - Requisiti delle sostanze alimentari e elle bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici o semiautomatici.
Art. 34 - Idoneità sanitaria del personale addetto al rifornimento dei distributori.
Art. 35 - Mezzi di lotta contro gli insetti e gli animali nocivi.
Art. 36- Sostanze alimentari deperibili in deposito in stato di alterazione.
 
TITOLO III - Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di rasporto.
Art. 37 - libretto di idoneità sanitaria.
Art. 38 - Vaccinazioni del personale.
Art. 39 - Accertamenti sanitari preventivi.
Art. 40 - Caratteristiche del libretto di idoneità sanitaria.
Art. 41 - Prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso di malattia del personale.
Art. 42 - Igiene, abbigliamento e pulizia del personale.
Art. 43 - Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari i genere.
Art. 44 - Autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre.
Art. 45 - Presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni preventive dei mezzi adibiti al trasporto.
Art. 46 - Validità o registrazione delle autorizzazioni sanitarie.
Art. 47 - Mantenimento dell'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto.
Art. 48 - Requisiti delle cisterne e dei contenitori.
Art. 49 - Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni dei prodotti ittici.
Art. 50 - Idoneità igienico-sanitaria dei veicoli e dei contenitori impiegati per i trasporti di sostanze alimentari, immatricolati all'estero.
Art. 51 - Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto.
Art. 52 - Sostanze alimentari per cui sono prescritte, ai fini dl trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta.
 
TITOLO IV - Impiego di materie coloranti nella produzione di sostanze alimentari.
Art. 53 - Sequestro, durante il trasporto, di sostanze alimentari potenzialmente nocive.
Art. 54 - Confezioni dell materie coloranti.
Art. 55 - Sostanze alimentari trattate conmaterie coloranti.
Art. 56 - Sostanze naturali che esplicano un effetto colorante secondario.
Art. 57 - Impiego di ingredienti e di semilavorati colorati nella preparazione di sostanze alimentari composte.
 
TITOLO V - Additivi, aromatizzanti, surrogati o succedanei di sostanze alimentari.
Art. 58 - Impiego di additivi chimici autorizzati nella produzione di sostanze alimentari.
Art. 59 - Autorizzazione alla produzione, al commercio e deposito all'ingrosso di additivi chimici.
Art. 60 - Domande di autorizzazione.
Art. 61 - Indicazioni per le confezioni di additivi.
Art. 62 - Indicazioni per le sostanze alimentari trattate con additivi chimici.
Art. 63 - Disposizioni particolari per le sostanze aromatizzanti naturali o artificiali.
 
TITOLO VI - Prescrizioni per le etichette delle sostanze alimentari.
Art. 64 - Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari confezionate.
Art. 65 - Indicazione della data di confezionamento per talune sostanze alimentari.
Art. 66 - Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari sfuse o poste in vendita in confezioni non più integre.
Art. 67 - Tolleranza di peso o volume.
 
TITOLO VII - Disposizioni varie.
Art. 68 - Disciplina igienica degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Art. 69 - Limiti di cariche microbiche negli alimenti.
Art. 70 - Detenzione, per ragioni di studio, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti.
Art. 71 - Detenzione, per ragioni tecnologiche, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti.
Art. 72 - Importazioni in italia di sostanze alimentari.
 
TITOLO VIII - Norme finali e transitorie
Art. 73 - Disposizioni per gli esercizi già autorizzati in regola con le prescrizioni del regolamento.
Art. 74 - Disposizioni per gli esercizi già autorizzati non in regola con le prescrizioni del regolamento.
Art. 75 - Disposizioni particolari per distributori automatici di alimenti e bevande.
Art. 76 - Etichette - termine per la nuova disciplina.
Art. 77 - Disposizioni particolari per i mezzi di trasporto.
Art. 78 - Norma di rinvio.
Art. 79 - Applicazione del regolamento.
 
 
 
 
 D.P.R. 327/80 [file in formato .pdf - dim. 180 KB]