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NORME ALIMENTI: PER CARNE

Carne - rossa, bianca, volatile da cortile

D.L. n. 286   del 18 Aprile 1994"Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE", concernenti l'igiene per la produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14.05.94

Le carni fresche ottenute da animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus  bubalis e Bison bison), suina, ovina, caprina, nonché da solipedi domestici e destinate all'immissione sul mercato per il consumo umano devono essere prodotte nel rispetto delle condizioni sanitarie indicate nel presente decreto.
Il presente decreto non si applica al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche effettuati negli esercizi per la vendita al minuto o in locali connessi a tali punti di vendita o connessi alla vendita su aree pubbliche ove tali operazioni siano compiute unicamente per la vendita diretta al consumatore; detta esclusione non si applica ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto.......

 

D.L n. 537   del 30 Dicembre 1992"Attuazione delle direttive 92/5/CEE",  concernenti l'igiene relativo allo scambio intracomunitario di carne.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10.05.96

Il presente decreto fissa le condizioni sanitarieper la produzione e la immissione sul mercato dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano dopo aver subìto un trattamento ovvero alla preparazione di altri prodotti alimentari.
Il presente decreto non si applica:
a) alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, ivi comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti di vendita, dove la preparazione ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore;
b) ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;
c) agli stabilimenti e ai laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di pasti destinati alla ristorazione collettiva.......

 

D.P.R. n° 495 del 10/12/1997, regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile. 
pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 20 del 26/01/1998

Il presente regolamento fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile. 
Il presente regolamento non si applica al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche di volatili da cortile effettuati nei negozi per la vendita al minuto o in locali connessi a detti punti di vendita, dove il sezionamento ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore; detta esclusione non si applica ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto.
Ai fini del presente regolamento si intende per carni di volatili da cortile: tutte le parti idonee al consumo umano ottenute dai volatili domestici appartenenti alle specie polli (genere Gallus), tacchini (genere Meleagris), faraone (genere Numida), anatre (genere Anas) e oche (genere Anser); 
carni fresche di volatili da cortile: le carni di volatili da cortile, comprese le carni sottovuoto o in atmosfera modificata, che non hanno subito alcun trattamento destinato ad assicurarne la conservazione, salvo il trattamento per mezzo del freddo.......

 

D.P.R. n. 309 del 3 agosto 1998, regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni.

Campo di applicazione.
Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili alla produzione ed immissione sul mercato dell'Unione europea, nonché alle importazioni di carni macinate e di preparazioni di carni.
Il presente regolamento non si applica:
Alle carni macinate ed alle preparazioni di carni che sono prodotte, per la vendita diretta al consumatore finale, in esercizi per la vendita al minuto o in laboratori adiacenti ai punti di vendita;
Alle carni, separate meccanicamente, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne da sottoporre a trattamento termico in stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.
La produzione e l'immissione sul mercato di carni destinate ad essere utilizzate come materia prima per la produzione del trito di salumeria restano disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche.
Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e loro successive modifiche; inoltre si intende per: carni macinate: le carni che sono state sottoposte ad una operazione di macinazione in frammenti o ad un passaggio in un mulino elicoidale.......

 

 D.L. 286/94 [file in formato .pdf - dim.93 KB]
 D.L. 537/92 [file in formato .pdf - dim. 86KB]
 D.P.R. 495/97 [file in formato .pdf - dim.166KB]
 D.P.R. 309/98 [file in formato .pdf - dim.76KB]