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NORME ALIMENTI PER IGIENE  ALIMENTI

Latte e formaggi normative vigenti.

D.P.R. n. 54 del 14 gennaio 1997 (G.U. n. 59 del 12.3.97 S.O.), regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione di latte e di prodotti a base di latte.

Il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano; gli allegati fanno parte integrante del presente regolamento.
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) "latte crudo": il latte prodotto mediante secrezione dalla ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre o bufale, non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 °C né ad un trattamento avente effetto equivalente;
b) "latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte": il latte crudo destinato alla trasformazione ovvero il latte liquido o congelato ottenuto da latte crudo, sottoposto o meno a un trattamento fisico consentito, quale un trattamento termico o la termizzazione, e modificato o meno nella composizione, purché la modifica sia limitata all'aggiunta o alla sottrazione dei suoi costituenti naturali;
c) "latte alimentare trattato termicamente": il latte alimentare destinato alla vendita al consumatore, sottoposto ad un trattamento termico come definito all'allegato C, capitolo I, lettera A, punti 4, 5, 6 e 7, o il latte pastorizzato per essere venduto sfuso su richiesta del singolo utilizzatore;
d) "prodotto a base di latte": i prodotti lattiero-caseari, nonché i prodotti composti di latte. Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, con l'aggiunta eventuale delle sostanze necessarie alla loro fabbricazione, purché non utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte. Per prodotti composti di latte si intendono i prodotti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un costituente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario è parte essenziale........
 D.P.R. 54/97 [file in formato .pdf - dim. 94 KB]


Le seguenti tipologie di trasporto latte sono esonerate dall'attestazione ATP fino al limite di km prescritto:


#Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende di produzione ai centri di raccolta ovvero direttamente agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto, limite max di 150 km. 
(per percorsi superiori ai 150 Km sono richiesti mezzi isotermici ATP classe IN o IR);

#Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto, limite max di 200 km. 
(per percorsi superiori ai 200 Km sono richiesti mezzi isotermici ATP classe IN o IR);

#Latte crudo trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto, limite max di 200 km. 
(per percorsi superiori ai 200 Km sono richiesti mezzi isotermici ATP classe IN o IR).